Augusto Barbera ha annunziato sul Corriere della sera del 30 dicembre 2007 che alcuni costituzionalisti sono giunti "a conclusioni decisamente positive " in relazione all'ammissibilità del referendum elettorale Segni - Guzzetta. Nel maggio scorso numerosi costituzionalisti si sono raccolti presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università "La Sapienza" di Roma per affrontare l'argomento e il risultato, invece, non è stato certo compatto come sembra pretendere Barbera (v. gli atti del seminario su la rivista "Nomos .Le attualità nel diritto", 2007,nn.1-2 in pubblicazione con contributi Bassanini, Borrello, Capotosti, Caravita,Ceccanti, Cerri, Chieppa, Ferrara,Lanchester, Lippolis, Luciani, Mezzanotte, Zorzi Giustiniani). La sicurezza con cui si dichiarano ammissibili i quesiti ed in particolare quello relativo alle coalizioni risulta invero sospetta , così come gli argomenti utilizzati. Tra i tanti ne prendo solo due non ancora considerati .
Primo. Quando Angelo Panebianco nel suo editoriale sul Corriere della sera sostiene che tra sistema maggioritario in collegio uninominale e sistema Segni - Guzzetta non vi sarebbe alcuna differenza teorico-pratica in materia di selettività, egli pare non tenere conto che la soglia di rappresentanza nazionale (ovvero la percentuale minima di voti per ottenere un seggio ) tra un meccanismo maggioritario in collegio uninominale di tipo inglese (plurality) e quello scaturente dal quesito Guzzetta - Segni (vince il 55% dei seggi la formazione che ottiene qualsiasi tipo di maggioranza a livello nazionale ) è estremamente differente in qualunque modo la si calcoli . Il premio teorico, che il partito di maggioranza relativa potrebbe ottenere, sarebbe in effetti (come ha sostenuto anche Enzo Cheli) irragionevolmente alto rispetto alla percentuale di voti ottenuta dallo stesso, soprattutto in un sistema a forte frammentazione come quello italiano.
Secondo. E’ debole e meramente politico l’argomento di Barbera che vieta alla Corte ogni valutazione sulla eventuale incostituzionalità del meccanismo elettorale di risulta. La Corte costituzionale, proprio in relazione all'eccezionalità dell'intervento referendario in tema di rappresentanza politica e all'impossibilità che la questione ritorni all'esame della Consulta attraverso il percorso del giudizio incidentale,dovrebbe invece intervenire già in sede di ammissibilità del quesito . In questa prospettiva risulta debole sotto il profilo giuridico anche l’ulteriore argomento che la stessa legge elettorale vigente sarebbe afflitta da un simile vizio e che, se la Corte dovesse dichiarare inammissibile il quesito referendario , delegittimerebbe il Parlamento in carica. Faccio osservare infatti che, finora , la Corte non ha avuto alcuna possibilità di prendere in esame la costituzionalità della legge elettorale vigente e che, qualora dovesse dichiarare inammissibile il referendum con argomentazioni che individuino i paletti costituzionali di una riforma in materia, contribuirebbe in maniera incisiva e in positivo alla soluzione di uno dei nodi istituzionali del caso italiano.